STATUTO
TITOLO I
Costituzione - Denominazione - Sede - Funzioni - Finalità - Compiti
Articolo 1
Costituzione - Denominazione - Sede - Funzioni
1. L'Associazione Regionale Confservizi Cispel del Veneto, costituita a norma degli arti. 14, 16 del C.C., già tra-sformata in "Associazione Regionale Confservizi Veneto" è ora trasformata in "Confservizi Cispel Veneto", ed ha sede in Padova - cap. 35129, Via della Croce Rossa n. 62/3.
2. La Confservizi Cispel Veneto:
* esercita il ruolo di rappresentanza di tutti i soggetti associati, qualunque sia la loro proprietà;
* svolge la propria attività senza fini di lucro;
* è organizzazione di primo livello ed è perciò dotata di autonomia statutaria e regolamentare, funzionale, ammi-nistrativa e Finanziaria;
* riconosce il ruolo nazionale delle Federazioni di categoria e del sistema confederale che opera a livello nazionale.
3. L'Associazione regionale è stata riconosciuta ex art. 12 del C.C., con delibera della G.R. del Veneto n. 4921 del 18 ottobre 1994.
4. L'azione dell'Associazione regionale è rivolta al perseguimento di azioni orientate ad obiettivi di qualità, effica¬cia, efficienza ed economicità, nel rispetto dell'ambiente e finalizzate allo sviluppo sostenibile.
Articolo 2
Finalità e compiti
1. L'Associazione Regionale CONFSERVIZI Cispel Veneto svolge attività di:
* rappresentanza e tutela degli interessi degli associati, attraverso processi di relazione politico/istituzionale, legi-slativo/normativo, tecnico/operativo, con le Istituzioni, gli Entt e le Associazioni aventi sfera d'azione sul terri¬torio regionale ed interregionale;
* raccordo ed integrazione a livello regionale ed interregionale e territoriale, attraverso l'iniziativa dei Coordina-menti settoriali, delle politiche e degli obiettivi dei diversi settori dei servizi pubblici e delle imprese pubbliche, pubbliche-private e private qualunque sia la forma giuridica societaria;
* concorso alla creazione ed allo sviluppo di sistemi economico-sociali territoriali in grado di competere nell'eco¬nomia globale e garantire contesti economico-produttivi convenienti anche per Io sviluppo delle iniziative dei soggetti che principalmente gestiscono ed erogano servizi di pubblica utilità e di tutte le attività imprenditoriali direttamente ed indirettamente connesse;
* supporto alla formazione, trasformazione e sviluppo qualificato prevalentemente dei settori dei servizi pubblici e delle attività imprenditoriali;
* promozione di intese ed iniziative con le organizzazioni rappresentative delle Autonomie locali, imprenditoriali, consumeristiche, attraverso gli strumenti e le procedure ritenute più opportune ed efficaci;
* proposta alla agli organismi confederali nazionali ed alle Federazioni nazionali di settore su ogni problema di interesse generale per i servizi pubblici locali e delle attività imprenditoriali;
* designazione dei propri rappresentanti in Comtx~issioni, convitati, Enti od Organi operanti in ambito regionale interregionale e nazionale;
* assistenza agli Associati nelle attività ritenute utili e confacenti prevalentemente all'interesse dei pubblici servizi locali, e delle attività imprenditoriali; escluse quelle istituzionalmente riservate alle Federazioni nazionali; * servizio di supporto associati, partecipando allo scopo anche a società di servizi e/o stipulando contratti e con¬venzioni con soggetti terzi;
* svolgimento di compiti e funzioni ad essa eventualmente delegate dalle Federazioni nazionali di settore. L'Associazione regionale Confservizi Cispel Veneto attua le proprie finalità statutarie raccordandosi agli indirizzi politici gestiondel sistema confederale di appartenenza.
TITOLO II
Associati
Articolo 3 Adesione
1. All'Associazione regionale Confservizi Cispel Veneto possono aderire tutti i soggetti pubblici e privati che ge-stiscono principalmente servizi pubblici e svolgono attività imprenditoriale nel territorio del Veneto e nelle re-gioni confinanti.
2. La richiesta di adesione a Confservizi CispeI Veneto è libera, l'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo regionale e ratificata dall'Assemblea con il parere favorevole di almeno il 51% dei voti presenti.
3. L'ammissione comporta, oltre all'assunzione degli obblighi di cui aI successivo art. 4, il versamento di una quo¬ta associativa determinata annualmente dall'Assemblea di Confservizi Cispel Veneto, versamento che gli Associa-ti eseguiranno in un'unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno solare.
Articolo 4
Obblighi degli Associati
1. L'adesione all'Associazione regionale Confservizi Cispel Veneto comporta l'accettazione del presente Statuto ed in particolare l'adempimento dei seguenti obblighi:
a) l'osservanza delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione nei limiti delle loro attribuzioni;
b) l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive della stessa Associazione;
c) la comunicazione di tutti i dati statistici e delle notizie che Confservizi Cispel Veneto, che ritiene utili ai finì del conseguimento dei propri scopi;
d) la corresponsione del contributo annuo di cui all'ultimo comma dell'art. 3, determinato dall'Assemblea regio-nale secondo i criteri e le modalità proposte dal Consiglio Direttivo;
e) il contributo associativo è intrasmissibile, non rivalutabile e non compensabile, fatti salvi gli oneri derivanti dal-le azioni forzate del recupero del credito.
Articolo 5 Sanzioni
1. Gli Associati che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:
a) sospensione del diritto di partecipare all'Assemblea di Con servizi Cispel Veneto;
b) sospensione del diritto alle prestazioni istituzionali di Confservizi Cispel Veneto.
2. Nel caso di ritardato pagamento dei contributi di cui all'att. 3, sono dovuti gli interessi legali correnti.
3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono obbligatoriamente applicate in alternativa o anche cumulativamen¬te, dal Consiglio Direttivo, in relazione alla gravità dell'inadempienza.
Articolo 6
Cessazione dall'iscrizione
1. L'iscrizione all'Associazione cessa:
a) per disdetta: le disdette devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricev con preavviso di sei mesi;
b) per recesso; allorquando l'Associato dissenta dalle modifiche statutarie apportate dall'Assemblea strao In tal caso, il recesso dovrà essere deliberato dall'Organo Amministrativo e assembleare dell'Associato e caco a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con un preavviso di un anno;
c) per decadenza: la decadenza sussiste nel caso di cessazione dell'attività del soggetto associato;
d) per esclusione: la mancata osservanza degli obblighi statutari ed in particolare degli obblighi di cui agli coli 3 e 4 dei presente Statuto ed inoltre per gravi motivi che ne rendano incompatibile l'appartenenza, può coi por-tare l'esclusione dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con iì voto di almeno- età_„
più uno dei suoi componenti e ratificata dall'Assemblea a maggioranza semplice. i
2. Contro l'esclusione è ammesso il ricorso al Consiglio Direttivo dell'Associazione entro 30 giorni•dal ric to della comunicazione del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo.
3. La cessazione dall'iscrizione nei casi previsti dalle lettere b) e c) del presente articolo non esonera mento dei contributi stabiliti per l'esercizio in corso e per quello successivo.
TITOLO III
Organi dell'Associazione regionale
Articolo 7
Organi dell'Associazione
1. Sono Organi Statutari dell'Associazione:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) la Giunta Esecutiva;
d) il Presidente.
2. Degli Organi di Confservizi Veneto può far parte chi è in carica negli Organismi Statutari degli Associati.
3. Le dimissioni e/o la decadenza dall'incarico ricoperto negli Organismi Statutari degli Associati, comporta l'au¬tomatica decadenza dagli Organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione e proporrà, alla successiva Assemblea ordinaria annuale, la ratifica della decadenza e la delibera dì sostituzione.
4. Tutte le cariche dell'Associazione regionale hanno durata di tre anni e ad esse si può essere rieletti una sola vol¬ta fatta salva la riconferma da parte della maggioranza assoluta dell'Assemblea degli associati.
5. Le indennità - ove previste - il rimborso delle spese ed i vari gettoni di presenza per Ia partecipazione alle sedu¬te degli Organi Statutari, per la partecipazione a missioni autorizzate, sono a carico dell'Associazione secondo cri¬teri stabiliti dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
6. Le spese di viaggio e permanenza sostenute dagli Amministratori e dai Dirigenti o dipendenti degli Associati per la partecipazione a riunioni ed iniziative di studio e lavoro promosse da Confservizi Cispel Veneto, sono a carico delle Imprese e/o degli Enti di provenienza.
7. L'Assemblea sentito il parere obbligatorio del Consiglio Direttivo decide di Costituire il Collegio dei Revisori Contabili e ratifica la nomina dei componenti nel numero massimo di tre.
Articolo 8 Assemblea
1. L'Assemblea di Confservizi Cispel Veneto è costituita dai Presidenti e/o da altri delegati degli Organismi Statutari degli Associati.
2. L'Assemblea ha carattere permanente e ne fanno parte, perciò, gli Amministratori in carica al momento dello svolgimento della stessa.
3. Ad ogni Associato, sulla base della quota annua versata, è attribuito uno o più voti secondo la seguente tabella:
QUOTE ASSOCIATIVE VOTI
fino a € 774,69 1
da € 774,70 a € 1.291,14 2
da € 1.291,14 a € 2.582,28 4
da € 2582,29 a € 5.164,57 8
da € 5.164,58 a € 7.746,85 12
da € 7.746,86 a € 15.493,71 20
da € 15.493,72 a € 25.822,85 35
da € 25.822,86 a € 30.987,41 50
da € 30.987,42 a € 51.645,69 70
oltre € 51.645,70 100
4. Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea gli Associati in regola con il versamento della quota associativa dovuta per gli esercizi pregressi e per l'anno di competenza.
Sono invitati all'Assemblea i Direttori degli Associati e/o gli Amministratori Delegati, i componenti del Consiglio Direttivo in carica se non costituenti l'Assemblea medesima.
5. Ogni delegato all'Assemblea ha facoltà di trasferire la delega ad altro delegato della medesima Assemblea. In ogni caso nessuno può ricevere più di una delega.
Articolo 9
Convocazione dell'Assemblea
1. L'Assemblea ordinaria si riunisce due volte l'anno, entro i mesi di giugno e dicembre per la discussione e l'ap-provazione dei bilanci consuntivo e preventivo e per l'approvazione dell'attività associativa e, in via straordinaria, su conforme delibera del Consiglio Direttivo, o quando ne sia fatta richiesta da Associati che rappresentino al-meno un terzo dei voti assembleari.
2. L'Assemblea per Ia nomina degli Organi Statutari dell'Associazione (art. 7) si riunisce ogni tre anni.
3. L'Assemblea, di cui al punto I e 2, è convocata almeno quindici giorni prima dal Presidente, a mezzo lettera, raccomandata o tramite fax, inviata agli Associati, nella quale saranno indicati luogo, giorno e ora della riunione, gli argomenti all'Ordine del Giorno e il numero dei voti spettanti agli Associati.
Articolo 10
Validità dell'Assemblea e votazioni
1. L'Assemblea è validamente costituita quando i Delegati presenti dispongono della maggioranza assoluta dei voti assembleari.
2. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita quando i De-legati presenti dispongono di almeno 1/3 dei voti assembleari.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti rappresentanti, non computando gli astenuti.
4. Le deliberazioni concernenti:
a) modifiche statutarie;
b) scioglimento dell'Associazione;
dovranno essere comunque prese da una Assemblea straordinaria nel primo caso a maggioranza assoluta dei voti attribuiti al complesso degli Associati in regola con i versamenti contributivi Nel secondo caso con il voto favo¬revole dei 3/4 dei voti attribuiti agli Associati in regola con i versamenti contributivi.
5. Le decisioni sulle problematiche politico-programmatiche si assumono a voto palese; le nomine di persone de-gli Organi dirigenti dovranno avvenire a scrutinio segreto allorquando richiesto da un numero di Delegati porta-tori di almeno 1/5 di voti costituenti I'Assemblea.
Articolo 11
Ufficio di Presidenza dell'Assemblea
1. L'Assemblea è aperta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presiden¬te.
2. L'Assemblea nonnina un Ufficio di Presidenza composto da un Presidente e da un Segretario; una Commissio¬ne composta da tre Delegati di Enti diversi per la verifica delle deleghe; tre scrutatori di Enti diversi per il con¬trollo delle votazioni.
3. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto un verbale da parte del Segretario o da un Notaio o Cancelliere nel ca¬so di Assemblea Straordinaria.
4. Il verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea dovrà essere inviato in copia agli Associati entro 30 giorni dalla conclusione dell'Assemblea.
Articolo 12
Attribuzioni dell'Assemblea
1. L'Assemblea è il massimo organo dell'Associazione; essa stabilisce Ie direttive e gli orientamenti per 1'azio generale dell'Associazione.
2. In particolare, compete all'Assemblea:
a) su proposta del Consiglio Direttivo, di deliberare il Budget di previsione e le quote associative di copertura Budget, entro il 31 dicembre di ogni anno. Inoltre, e sempre su proposta del Consiglio Direttivo, procederà a liberare sul Bilancio consuntivo d'esercizio, entro i130 giugno di ogni anno.
b) la nomina del Presidente dell'Associazione a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; nel caso in cui a prima votazione nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due ca didad più votati;
c) la nomina del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice; ~
d) l'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo costituisce il Collegio dei Revisori Contabili e rati`ttcasla mina dei componenti nel numero massimo di tre;
e) la ratifica delle domande di adesione e di disdetta;
f) eventuali modificazioni dello Statuto dell'Associazione;
g) la nomina della Commissione per il rinnovo delle cariche;
h) lo scioglimento dell'Associazione, la conseguente nomina del o dei Liquidatori, la determinazione dei poteri e la destinazione delle attività nette patrimoniali.
3. L'Assemblea può delegare aI Consiglio Direttivo quanto di sua competenza, ad esclusione di quanto previsto ai punti a), c), g), h).
Articolo 13
Commissione Rinnovo Cariche
1. L'Assemblea ordinaria di cui al 2° comma dell'Art. 9, nomina un'apposita Commissione elettorale composta da 7 componenti e precisamente da 3 Presidenti o Vice Presidenti di Aziende e/o Enti associati; dal Presidente in carica dell'Associazione; da 2 Direttori di Aziende e/o Enti associati e dal Coordinatore del Comitato dei Direttori di cui all'art. 19.
2. La Commissione, che tra i propri componenti nomina un Coordinatore, vigila ed istruisce il corretto svolgi-mento delle operazioni per l'elezione dei nuovi Organi dell'Associazione e, in particolare:
a) raccoglie le eventuali candidature;
b) verifica l'eleggibilità dei carxdidati;
c) formula le proposte da sottoporre all'Assemblea per l'elezione degli Organi, garantendo adeguata rappresen¬tanza territoriale.
3. Il Direttore dell'Associazione svolge le funzioni di segretario della commissione.
Articolo 14
Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo di Confservizi Cispel Veneto è composto da 15 rappresentanti degli associati oltre aI Presidente.
2. Alle riunioni del Consiglio Direttivo è invitato il Coordinatore del Comitato Tecnico dei Direttori.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta a bimestre, previo invito scritto inviato via fax al-meno otto giorni prima e comunque ogni qualvolta Io decida il Presidente o lo richieda almeno 1/3 più uno dei suoi componenti.
4_ Al Consiglio Direttivo spetta la seguente attività ordinaria e straordinaria:
a) dà esecuzione, per quanto gli compete, alle deliberazioni ed alle indicazioni dell'Assemblea;
b) promuove attività di studio, di formazione e divulgazione di particolari aspetti della gestione pubblica nei campi economico, tecnico, legislativo, finanziario, sindacale, previdenziale, formativo ed informatico, utilizzando all'uopo anche l'opera di persone, Enti o consulenti particolarmente competenti nelle singole materie;
c) attiva i Finanziamenti e/o contributi utili al raggiungimento delle finalità e compiti statutari di cui all'art. 2;
d) dispone quanto altro ritenga utile a1 raggiungimento delle finalità e dei compiti statutari, nell'ambito delle diret¬tive e delle deleghe dell'Assemblea;
e) fissa le modalità della gestione economico-finanziaria;
f) delibera l'eventuale assunzione ed il licenziamento del personale;
g) predispone ed approva i1 Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'As¬s emblea;
h) nomina -- su proposta del Presidente - il vice Presidente, i Coordinatori delle Commissioni di settore che sa-ranno i componenti della Giunta Esecutiva;
i) costituisce - su proposta dei rispettivi Coordinatori - le Commissioni di lavoro, impegnando Amministratori e Dirigenti delle Imprese e degli Enti associati;
1) approva il regolamento relativo alle indennità, i gettoni ed il rimborso delle spese;
m) nomina - su proposta della Giunta Esecutiva - i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Organizzazioni e Società partecipate scegliendoli tra gli Amministratori ed i Dirigenti delle Imprese associate;
n) nomina il Direttore;
o) assume, quando ricorrono gli estremi di urgenza, decisioni di competenza dell'Assemblea salvo ratifica della stessa;
p) propone di costituire Il Collegio dei Revisori Contabili nel numero massimo di tre di cui uno effettivo e due supplenti.
5. I componenti del Consiglio Direttivo s'intendono automaticamente decaduti dopo l'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.
Articolo 15
Giunta Esecutiva
1. La Giunta Esecutiva è composta:
a) dal Presidente
b) dal Vice Presidente
c) da cinque componenti scelti dal Consiglio Direttivo ai quali sono attribuiti dal Presidente gli incarichi di Coor¬dinamento delle Commissioni di lavoro e di settore.
2. La Giunta Esecutiva si riunisce ordinariamente una volta al mese su iniziativa del Presidente. E' convocata via fax dallo stesso, con preavviso di cinque giorni ed in caso di urgenza due giorni prima
3. Alla Giunta esecutiva spettano tutte le competenza non espressamente attribuite dal presente Statuto, all'As-semblea ed al Consiglio Direttivo.
In particolare, Ia Giunta esecutiva:
a) dà esecuzione, per quanto le compete, alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
b) propone al Consiglio Direttivo il budget di previsione ed il rendiconto di esercizio;
c) elabora proposte di modifiche statutarie da presentare al Consiglio Direttivo e all'Assemblea;
d) segue l'attività degli Associati a1 fune di dare un armonico indirizzo all'azione dell'Associazione in riferimento aI rapporto con la Regione e gli EE.LL. del Veneto e delle Regioni limitrofe;
e) promuove attività di studio, di formazione e divulgazione di particolari aspetti dell'Impresa nei campi informa¬tico, economico, legislativo, finanziario, previdenziale, tributario e dell istruzione professionale; I) dispone quanto altro ritenga utile al raggiungimento degli scopi statutari, nell'ambito delle direttive dell'Assem-blea e del Consiglio Direttivo;
g) determina, sentito il direttore, l'organico dei dipendenti dell'Associazione e propone alla Giunta Esecutiva l'assunzione e/o licenziamento del personale.
Articolo 16
Presidente e Vice Presidente
1. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza politica e legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giurli7io.
In particolare il Presidente:
a) provvede all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea ed alle decisioni del Consiglio Direttivo;
b) prende tutti i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività ordinaria dell'Associazione;
c) comunica ai singoli Associati l'ammontare dei contributi associativi deliberati annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
d) convoca e presiede Ia Giunta Esecutiva ed il Consiglio Direttivo dell'Associazione;
e) esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo salvo riferire per ratifica alla sua prima riunione.
partecipa di diritto a tutte le riunioni dell'Associazione, nonché alle riunioni degli Organismi nazionali
g) propone al Consiglio Direttivo la nomina del Vice Presidente e dei Coordinatori delle Commissioni di settore, nonché i Componenti della Giunta Esecutiva.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento_
3. Per le attività di ordinaria amministrazione e legate alle finalità e compiti dell'Associazione, la rappresentar legale è delegata anche al Direttore.
Articolo 17
Collegio dei Revisori Contabili
1. Se costituito è composto al massimo da tre membri di cui uno effettivo e due supplenti
2. Il Collegio dei Revisori Contabili vigila sull'andamento della gestione e presenta all'Assemblea la relazion nuale al Bilancio Consuntivo approvato dal Consiglio Direttivo.
3. Nella sua prima riunione, tra i componenti effettivi, nomina il Presidente del Collegio che dovrà essere is al ruolo dei Revisori dei Conti o all'Ordine professionale dei Dottori o Ragionieri commercialisti
4. I Revisori Contabili assistono senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea e senza diritto di vjd= dente può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva. Il Collegio dei I1~òr tabili può partecipare al Consiglio Direttivo in occasione della discussione del Budget di previsioni èAel°S Consuntivo.
Articolo 18 Il Direttore
1. Agli uffici dell'Associazione è preposto un Direttore nominato daI Consiglio Direttivo, sulla base di specifiche conoscenze del settore associativo_
2. Il direttore cura il buon andamento degli uffici; attua le disposizioni emanate dagli organi associativi; funge da Segretario nelle riunioni dell'Assemblea, della Giunta Esecutiva, del Consiglio Direttivo, della Commissione rin¬novo cariche e delle Commissioni di settore.
3. Egli ha la facoltà di proporre agli Organismi Statutari le soluzioni ed i provvedimenti che ritenga utili al conse-guimento delle finalità e dei compiti statutari.
4. Il Direttore ha la rappresentanza legale delegata dell'Associazione, ove gli venga conferita.
Articolo 19
Comitato dei Direttori delle Aziende ed Enti Associati
1. I Direttori e/o gli Amir,ìt~isfrato ri Delegati Associati, riuniti in una Conferenza permanente Regionale, nomi-nano tra loro un Comitato Tecnico per l'approfondimento delle problematiche di settore, relative prevalentemen¬te ai servizi pubblici locali e per la predisposizione di stuoli e proposte necessarie ad un'efficace opera di direzione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea di Confservizi Cispel Veneto.
2. I componenti di detto Comitato possono partecipare, senza diritto di voto all'Assemblea dell'Associazione.
3. Il Comitato Tecnico regionale è composto da 9 Direttori e/o Amministratori Delegati che, tra loro, nominano un Coordinatore.
4. Il Coordinatore del Comitato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed è sua fa¬coltà proporre piani e progetti utili all'attività di Confservizi Cispel Veneto.
5. Il Segretario de1 Comitato è ìl direttore dell'Associazione.
6. Alle riunioni del Comitato partecipa il Presidente dell'Associazione e/o il Coordinatore della Commissione di lavoro competente per l'argomento trattato.
Articolo 20
Coordinamento Regionale ALACI - URPN- Confservizi Cispel
1. Quale organismo di elaborazione delle strategie generali e di coordinamento dell'iniziativa e della rappresen¬tanza politico-istituzionale, Confservizi Cispel Veneto agisce per rendere costante ed efficace l'attività del C.A.L. Coordinamento regionale costituito tra le Associazioni rappresentative degli Enti Locali e delle imprese ed Enti di gestione dei servizi pubblici locali.
TITOLO IV
Bilancio e Conto Consuntivo
Articolo 21 Patrimonio
1. Il patrimonio dell'Associazione Confservizi Cispel Veneto è costituito:
a) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
b) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari.
Articolo 22
Gestione Economica e Finanziaria
1. Alle spese occorrenti per il normale svolgimento dell'attività associativa si provvede con le seguenti entrate:
a) contributi annuali ordinari versati direttamente dagli associati a Confservizi Cispel Veneto;
b) contributi straordinari, versati al Confservizi Cispel Veneto, per finanziare progetti specifici;
c) avanzi della gestione annuale non trasferiti a patrimonio;
d) eventuali altre entrate da attività di servizi e consulenze e da altri contributi di Enti associati ed Enti terzi (Re¬gione, Provincia, Comuni, Ministeri, Società partecipate o altri)
2. L'esercizio annuale decorre dal1 Gennaio al 31 Dicembre.
3. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo in.dìretto, utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo diversa destinazione o distribuzione imposte dalla legge.
Articolo 23
Bilancio Consuntivo e Budget di Previsione
1. Il Bilancio Consuntivo, da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno sarà presentato prima della data fissata per l'Assemblea, che comunque si dovrà tenere en¬tro iI 31 maggio di ogni anno.
2. Il Budget di Previsione unitamente al programma delle attività proposto dal Direttore, dovranno essere appro¬vati dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre e dall'Assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente aI-l'esercizio di riferimento. Il Budget sarà redatto sulla base di capitoli di spesa comprendenti i costi fissi e variabili ed i costi per progetti specifici e/o straordinari.
TITOLO V
Modificazioni dello Statuto e Scioglimento dell'Associazione
Articolo 24
Modificazioni Statutarie
1. Modifiche eventuali e successive dello Statuto dell'Associazione Confservizi Cispel Veneto, deliberate dall'As¬semblea con le modalità di cui agli Artt. 9 e 10, entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo all'As¬semblea che le decide e le approva.
2. Il Presidente dell'Associazione dovrà dare comunicazione della delibera relativa alle modificazioni statutarie alle Imprese ed agli Enti associati, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dalla data di assunzione della delibera assembleare.
Articolo 25
Scioglimento dell'Associazione
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con l'osservanza delle norme previste dagli Artt. 9 e 10.
2. Le attività nette patrimoniali saranno devolute a scopi benefici o a di pubblica utilità, secondo quanto avrà a deliberare l'assemblea che delibera lo scioglimento e con le maggioranze sopra previste, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Padova, lì 28 GIUGNO 2010