STATUTO aggiornato al 24/05/2002
TITOLO I
Costituzione - Denominazione - Sede - Funzioni - Finalità - Compiti
Articolo 1
Costituzione - Denominazione - Sede - Funzioni
1. L'Associazione Regionale Confservizi Cispel del Veneto, costituita a norma degli artt. 14, 16 del C.C. è trasformata in "Associazione Regionale Confservizi Veneto", ha sede in Padova - Cap. 35129 - Via Savelli 23.
2. L'Associazione Regionale Confservizi Veneto:
* esercita il ruolo di rappresentanza di tutti i soggetti associati gestori dei servizi pubblici, qualunque sia la loro proprietà;
* svolge la propria attività senza fini di lucro;
* è organizzazione di primo livello ed è perciò dotata di autonomia statutaria e regolamentare, funzionale, amministrativa e finanziaria;
* è parte costituente ed aderisce alla Confederazione nazionale dei servizi pubblici (Confservizi).
3. L'Associazione regionale è stata riconosciuta ex art. 12 del C.C., con delibera della G.R. del Veneto n. 4921 del 18 ottobre 1994.
4. L'azione dell'Associazione regionale è rivolta al perseguimento di azioni orientate ad obiettivi di qualità, efficacia, efficienza ed economicità, nel rispetto dell'ambiente e finalizzate allo sviluppo sostenibile.
Articolo 2
Finalità e compiti
1. L'Associazione Regionale CONFSERVIZI Veneto svolge attività di:
* rappresentanza e tutela degli interessi del comparto e dei soggetti gestori associati, attraverso processi di relazione politico/istituzionale, legislativo/normativo, tecnico/operativo, con le Istituzioni, gli Enti e le Associazioni aventi sfera d'azione sul territorio regionale;
* raccordo ed integrazione a livello regionale e territoriale, anche attraverso l'iniziativa dei Coordinamenti settoriali, delle politiche e degli obiettivi dei diversi settori dei servizi pubblici;
* concorso alla creazione ed allo sviluppo di sistemi economico-sociali territoriali in grado di competere nell'economia globale e garantire contesti economico-produttivi convenienti anche per lo sviluppo delle iniziative dei soggetti di gestione dei servizi pubblici;
* supporto alla formazione, trasformazione e sviluppo qualificato del settore e dei soggetti gestori dei servizi pubblici;
* promozione di intese ed iniziative con le organizzazioni rappresentative delle Autonomie locali, imprenditoriali, consumeristiche, attraverso gli strumenti e le procedure ritenute più opportune ed efficaci;
* proposta alla Confservizi ed alle Federazioni nazionali di settore su ogni problema di interesse generale per i servizi pubblici locali;
* designazione dei propri rappresentanti in Commissioni, comitati, Enti od Organi operanti in ambito regionale;
* assistenza agli Associati nelle attività ritenute utili e confacenti all'interesse dei pubblici servizi locali, escluse quelle istituzionalmente riservate alla Confederazione ed alle Federazioni nazionali;
* servizio di supporto ai soggetti gestori associati, partecipando allo scopo anche a società di servizi e/o stipulando contratti e convenzioni con soggetti terzi;
* svolgimento di compiti e funzioni ad essa eventualmente delegate dalla Confederazione e dalle Federazioni nazionali di settore.
L'Associazione regionale Confservizi Veneto attua le proprie finalità statutarie raccordandosi agli indirizzi politici gestionali della Confservizi Nazionale.
TITOLO II
Associati
Articolo 3
Adesione
1. All'Associazione regionale Confservizi Veneto possono aderire tutti i soggetti pubblici e privati che gestiscono servizi pubblici in concessione nel territorio del Veneto.
2. L'adesione a Confservizi Veneto determina l'automatica adesione alle rispettive Federazioni di categoria ed alla Confservizi Nazionale e viceversa.
La richiesta di eventuali deroghe, adeguatamente motivate, è avanzata dall'Associazione regionale al Consiglio Direttivo confederale nazionale che delibera a maggioranza di voti.
3. L'ammissione dei soggetti gestori di servizi pubblici locali a far parte di Confservizi Veneto è deliberata dal Consiglio Direttivo regionale e ratificata dall'Assemblea con il parere favorevole di almeno il 51% dei voti presenti.
4. L'ammissione comporta, oltre all'assunzione degli obblighi di cui al successivo art. 4, il versamento di una quota associativa determinata annualmente dall'Assemblea di Confservizi Veneto, versamento che gli Associati eseguiranno in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno solare.
Articolo 4
Obblighi degli Associati
1. L'adesione all'Associazione regionale Confservizi Veneto comporta l'accettazione del presente Statuto ed in particolare l'adempimento dei seguenti obblighi:
a) l'osservanza delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione nei limiti delle loro attribuzioni;
b) l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive della stessa Associazione;
c) la comunicazione di tutti i dati statistici e delle notizie che Confservizi Veneto, Federazioni e Confservizi Nazionale ritenessero utili ai fini del conseguimento dei loro scopi;
d) la corresponsione del contributo annuo di cui all'ultimo comma dell'art. 3, determinato dall'Assemblea regionale secondo i criteri e le modalità proposte dal Consiglio Direttivo;
e) il contributo associativo è intrasmissibile, non rivalutabile e non compensabile.
Articolo 5
Sanzioni
1. Gli Associati che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:
a) sospensione del diritto di partecipare all'Assemblea di Confservizi Veneto;
b) sospensione del diritto alle prestazioni istituzionali di Confservizi Veneto;
c) espulsione dall'Associazione e conseguentemente dal sistema Confservizi.
2. Nel caso di ritardato pagamento dei contributi di cui all'art. 3, sono dovuti gli interessi legali correnti.
3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono obbligatoriamente applicate in alternativa o anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo, in relazione alla gravità dell'inadempienza.
Articolo 6
Cessazione dall'iscrizione
1. L'iscrizione all'Associazione cessa:
a) per disdetta: le disdette devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con preavviso di sei mesi;
b) per recesso; allorquando l'Associato dissenta dalle modifiche statutarie apportate dall'Assemblea straordinaria. In tal caso, il recesso dovrà essere deliberato dall'Organo Amministrativo e assembleare dell'Associato e comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con un preavviso di un anno;
c) per decadenza: la decadenza sussiste nel caso di cessazione dell'attività del soggetto associato;
d) per esclusione: la mancata osservanza degli obblighi statutari ed in particolare degli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del presente Statuto ed inoltre per gravi motivi che ne rendano incompatibile l'appartenenza, può comportare l'esclusione dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto di almeno la metà più uno dei suoi componenti e ratificata dall'Assemblea a maggioranza semplice.
2. Contro l'esclusione è ammesso il ricorso al Consiglio Direttivo dell'Associazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo.
3. La cessazione dall'iscrizione nei casi previsti dalle lettere b) e c) del presente articolo non esonera dal versamento dei contributi stabiliti per l'esercizio in corso e per quello successivo.
TITOLO III
Organi dell'Associazione regionale
Articolo 7
Organi dell'Associazione
1. Sono Organi Statutari dell'Associazione:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) la Giunta Esecutiva;
d) il Presidente;
e) il Collegio dei Revisori Contabili.
2. Degli Organi di Confservizi Veneto - ad eccezione del Collegio dei Revisori Contabili - può far parte chi è in carica negli Organismi Statutari degli Associati.
3. Le dimissioni e/o la decadenza dall'incarico ricoperto negli Organismi Statutari degli Associati, comporta l'automatica decadenza dagli Organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione e proporrà, alla successiva Assemblea ordinaria annuale, la ratifica della decadenza e la delibera di sostituzione.
4. Tutte le cariche dell'Associazione regionale hanno durata di tre anni e ad esse si può essere rieletti una sola volta.
5. Le indennità - ove previste - il rimborso delle spese ed i vari gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute degli Organi Statutari, per la partecipazione a missioni autorizzate, sono a carico dell'Associazione secondo criteri stabiliti dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
6. Le spese di viaggio e permanenza sostenute dagli Amministratori e dai Dirigenti o dipendenti degli Associati per la partecipazione a riunioni ed iniziative di studio e lavoro promosse da Confservizi Veneto, sono a carico delle Imprese e/o degli Enti di provenienza.
Articolo 8
Assemblea
1. L'Assemblea di Confservizi Veneto è costituita dai Presidenti e/o da altri delegati degli Organismi Statutari degli Associati.
2. L'Assemblea ha carattere permanente e ne fanno parte, perciò, gli Amministratori in carica al momento dello svolgimento della stessa.
3. Ad ogni Associato, sulla base della quota annua versata, è attribuito uno o più voti secondo la seguente tabella:
| QUOTE ASSOCIATIVE |
VOTI |
| fino a |
L. 1.500.000 |
€ 774,69 |
1 |
| da |
L. 1.500.020 a L. 2.500.000 |
€ 774,70 a € 1.291,14 |
2 |
| da |
L. 2.500.020 a L. 5.000.000 |
€ 1.291,14 a € 2.582,28 |
4 |
| da |
L. 5.000.020 a L. 10.000.000 |
€ 2.582,29 a € 5.164,57 |
8 |
| da |
L. 10.000.020 a L. 15.000.000 |
€ 5.164,58 a € 7.746,85 |
12 |
| da |
L. 15.000.020 a L. 30.000.000 |
€ 7.746,86 a € 15.493,71 |
20 |
| da |
L. 30.000.020 a L. 50.000.000 |
€ 15.493,72 a € 25.822,85 |
35 |
| da |
L. 50.000.020 a L. 60.000.000 |
€ 25.822,86 a € 30.987,41 |
50 |
| da |
L. 60.000.020 a L. 100.000.000 |
€ 30.987,42 a € 51.645,69 |
70 |
| oltre |
L. 100.000.020 |
€ 51.645,70 |
100 |
4. Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea gli Associati in regola con il versamento della quota associativa dovuta al sistema Confservizi per gli esercizi pregressi e per l'anno di competenza.
Sono invitati all'Assemblea i Direttori degli Associati e/o gli Amministratori Delegati, i componenti veneti del Consiglio Direttivo di Confservizi Nazionale, gli ex Presidenti dell'Associazione regionale, i componenti del Consiglio Direttivo ed i Sindaci Revisori in carica se non costituenti l'Assemblea medesima.
5. Ogni delegato all'Assemblea ha facoltà di trasferire la delega ad altro delegato della medesima Assemblea. In ogni caso nessuno può ricevere più di una delega.
Articolo 9
Convocazione dell'Assemblea
1. L'Assemblea ordinaria si riunisce due volte l'anno, entro i mesi di giugno e dicembre per la discussione e l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e per l'approvazione dell'attività associativa e, in via straordinaria, su conforme delibera del Consiglio Direttivo, o quando ne sia fatta richiesta da Associati che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari.
2. L'Assemblea per la nomina degli Organi Statutari dell'Associazione (art. 7) si riunisce ogni tre anni.
3. L'Assemblea, di cui al punto 1 e 2, è convocata almeno quindici giorni prima dal Presidente, a mezzo lettera, raccomandata o tramite fax, inviata agli Associati, nella quale saranno indicati luogo, giorno e ora della riunione, gli argomenti all'Ordine del Giorno e il numero dei voti spettanti agli Associati.
Articolo 10
Validità dell'Assemblea e votazioni
1. L'Assemblea è validamente costituita quando i Delegati presenti dispongono della maggioranza assoluta dei voti assembleari.
2. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita quando i Delegati presenti dispongono di almeno 1/3 dei voti assembleari.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti rappresentanti, non computando gli astenuti.
4. Le deliberazioni concernenti:
a) modifiche statutarie;
b) scioglimento dell'Associazione;
dovranno essere comunque prese da una Assemblea straordinaria nel primo caso a maggioranza assoluta dei voti attribuiti al complesso degli Associati in regola con i versamenti contributivi. Nel secondo caso con il voto favorevole dei 3/4 dei voti attribuiti agli Associati in regola con i versamenti contributivi.
5. Le decisioni sulle problematiche politico-programmatiche si assumono a voto palese; le nomine di persone degli Organi dirigenti dovranno avvenire a scrutinio segreto allorquando richiesto da un numero di Delegati portatori di almeno 1/5 di voti costituenti l'Assemblea.
Articolo 11
Ufficio di Presidenza dell'Assemblea
1. L'Assemblea è aperta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
2. L'Assemblea nomina un Ufficio di Presidenza composto da un Presidente e da un Segretario; una Commissione composta da tre Delegati di Enti diversi per la verifica delle deleghe; tre scrutatori di Enti diversi per il controllo delle votazioni.
3. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto un verbale da parte del Segretario o da un Notaio o Cancelliere nel caso di Assemblea Straordinaria.
4. Il verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea dovrà essere inviato in copia agli Associati entro 30 giorni dalla conclusione dell'Assemblea ed inoltre alla Confservizi Nazionale ed alle Federazioni nazionali.
Articolo 12
Attribuzioni dell'Assemblea
1. L'Assemblea è il massimo organo dell'Associazione; essa stabilisce le direttive e gli orientamenti per l'azione generale dell'Associazione.
2. In particolare, compete all'Assemblea:
a) su proposta del Consiglio Direttivo, di deliberare il Budget di previsione e le quote associative di copertura del Budget, entro il 31 dicembre di ogni anno. Inoltre, e sempre su proposta del Consiglio Direttivo, procederà a deliberare sul Bilancio consuntivo d'esercizio, entro il 30 giugno di ogni anno.
b) la determinazione della quota associativa annua in favore di Confservizi Nazionale;
c) la nomina del Presidente dell'Associazione a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; nel caso in cui alla prima votazione nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati;
d) la nomina del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice;
e) la nomina del Collegio dei Revisori Contabili a maggioranza semplice;
f) la nomina dei Delegati annui all'Assemblea nazionale della Confservizi Nazionale;
g) la ratifica delle domande di adesione e di disdetta;
h) eventuali modificazioni dello Statuto dell'Associazione;
i) la nomina della Commissione per il rinnovo delle cariche;
l) lo scioglimento dell'Associazione, la conseguente nomina del o dei Liquidatori, la determinazione dei poteri e la destinazione delle attività nette patrimoniali.
3. L'Assemblea può delegare al Consiglio Direttivo quanto di sua competenza, ad esclusione di quanto previsto ai punti a), c) d), e), h), l).
Articolo 13
Commissione Rinnovo Cariche
1. L'Assemblea ordinaria di cui al 10 comma dell'Art. 9, nomina un'apposita Commissione elettorale composta da 7 componenti e precisamente da 3 Presidenti o Vice Presidenti di Aziende e/o Enti associati; dal Presidente in carica dell'Associazione; da 3 Direttori di Aziende e/o Enti associati.
2. La Commissione, che tra i propri componenti nomina un Coordinatore, vigila ed istruisce il corretto svolgimento delle operazioni per l'elezione dei nuovi Organi dell'Associazione e, in particolare:
a) raccoglie le eventuali candidature;
b) verifica l'eleggibilità dei candidati;
c) formula le proposte da sottoporre all'Assemblea per l'elezione degli Organi, garantendo adeguata rappresentanza territoriale.
Articolo 14
Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo di Confservizi Veneto è composto da 15 rappresentanti di Enti associati oltre al Presidente.
2. Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati permanentemente e senza diritto di voto il Presidente del Collegio dei Revisori Contabili ed il Coordinatore del Comitato Tecnico dei Direttori.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta a bimestre, previo invito scritto inviato via fax almeno otto giorni prima e comunque ogni qualvolta lo decida il Presidente o lo richieda almeno 1/3 più uno dei suoi componenti.
4. Al Consiglio Direttivo spetta la seguente attività ordinaria e straordinaria:
a) dà esecuzione, per quanto gli compete, alle deliberazioni ed alle indicazioni dell'Assemblea;
b) promuove attività di studio, di formazione e divulgazione di particolari aspetti della gestione pubblica nei campi economico, tecnico, legislativo, finanziario, sindacale, previdenziale, formativo ed informatico, utilizzando all'uopo anche l'opera di persone, Enti o consulenti particolarmente competenti nelle singole materie;
c) attiva i finanziamenti e/o contributi di cui all'art. 2) lettera a);
d) dispone quanto altro ritenga utile al raggiungimento degli scopi statutari, nell'ambito delle direttive e delle deleghe dell'Assemblea;
e) fissa le modalità della gestione economico-finanziaria;
f) delibera l'eventuale assunzione ed il licenziamento del personale;
g) predispone ed approva il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
h) nomina - su proposta del Presidente - il vice Presidente, i Coordinatori delle Commissioni di settore che saranno i componenti della Giunta Esecutiva;
i) costituisce - su proposta dei rispettivi Coordinatori - le Commissioni di lavoro, impegnando Amministratori e Dirigenti delle Imprese e degli Enti associati;
l) approva il regolamento relativo alle indennità, i gettoni ed il rimborso delle spese;
m) nomina - su proposta della Giunta Esecutiva - i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Organizzazioni e Società partecipate scegliendoli tra gli Amministratori ed i Dirigenti delle Imprese associate;
n) nomina il Direttore;
o) assume, quando ricorrono gli estremi di urgenza, decisioni di competenza dell'Assemblea salvo ratifica della stessa.
5. I componenti del Consiglio Direttivo s'intendono automaticamente decaduti dopo l'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.
Articolo 15
Giunta Esecutiva
1. La Giunta Esecutiva è composta:
a) dal Presidente
b) dal Vice Presidente
c) da cinque componenti scelti dal Consiglio Direttivo ai quali sono attribuiti dal Presidente gli incarichi di Coordinamento delle Commissioni di lavoro e di settore.
2. La Giunta Esecutiva si riunisce ordinariamente una volta al mese su iniziativa del Presidente. E' convocata via fax dallo stesso, con preavviso di cinque giorni ed in caso di urgenza due giorni prima
3. Alla Giunta esecutiva spettano tutte le competenza non espressamente attribuite dal presente Statuto, all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo.
In particolare, la Giunta esecutiva:
a) dà esecuzione, per quanto le compete, alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
b) propone al Consiglio Direttivo il budget di previsione ed il rendiconto di esercizio;
c) elabora proposte di modifiche statutarie da presentare al Consiglio Direttivo e all'Assemblea;
d) segue l'attività degli Associati al fine di dare un armonico indirizzo all'azione dell'Associazione in riferimento al rapporto con la Regione e gli EE.LL. del Veneto;
e) promuove attività di studio, di formazione e divulgazione di particolari aspetti dell'Impresa pubblica nei campi informatico, economico, legislativo, finanziario, previdenziale, tributario e dell'istruzione professionale;
f) dispone quanto altro ritenga utile al raggiungimento degli scopi statutari, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
g) determina, sentito il direttore, l'organico dei dipendenti dell'Associazione e propone alla Giunta Esecutiva l'assunzione e/o licenziamento del personale.
Articolo 16
Presidente e Vice Presidente
1. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza politica e legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In particolare il Presidente:
a) provvede all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea ed alle decisioni del Consiglio Direttivo;
b) prende tutti i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività ordinaria dell'Associazione;
c) comunica ai singoli Associati l'ammontare dei contributi associativi deliberati annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
d) convoca e presiede la Giunta Esecutiva ed il Consiglio Direttivo dell'Associazione;
e) esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo salvo riferire per ratifica alla sua prima riunione.
f) partecipa di diritto a tutte le riunioni dell'Associazione, ivi comprese quelle dei Revisori dei Conti, nonché alle riunioni degli Organismi nazionali
g) propone al Consiglio Direttivo la nomina del Vice Presidente e dei Coordinatori delle Commissioni di settore, nonché i Componenti della Giunta Esecutiva.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Articolo 17
Collegio dei Revisori Contabili
1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti
2. Il Collegio dei Revisori Contabili vigila sull'andamento della gestione e presenta all'Assemblea la relazione annuale al Bilancio Consuntivo approvato dal Consiglio Direttivo.
3. Nella sua prima riunione, tra i componenti effettivi, nomina il Presidente del Collegio che dovrà essere iscritto al ruolo dei Revisori dei Conti o all'Ordine professionale dei Dottori o Ragionieri commercialisti
4. I Revisori Contabili assistono senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea e senza diritto di voto, il Presidente può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva. Il Collegio dei Revisori Contabili può partecipare al Consiglio Direttivo in occasione della discussione del Budget di previsione e del Bilancio Consuntivo.
Articolo 18
Il Direttore
1. Agli uffici dell'Associazione è preposto un Direttore nominato dal Consiglio Direttivo, sulla base di specifiche conoscenze del settore associativo.
2. Il direttore cura il buon andamento degli uffici; attua le disposizioni emanate dagli organi associativi; funge da Segretario nelle riunioni dell'Assemblea, della Giunta Esecutiva, del Consiglio Direttivo e delle Commissioni di settore.
3. Egli ha la facoltà di proporre agli Organismi Statutari le soluzioni ed i provvedimenti che ritenga utili al conseguimento degli scopi statutari.
Articolo 19
Comitato dei Direttori delle Aziende ed Enti Associati
1. I Direttori e/o gli Amministratori Delegati Associati, riuniti in una Conferenza permanente Regionale, nominano tra loro un Comitato Tecnico per l'approfondimento delle problematiche di settore, relative alla gestione dei servizi pubblici locali e per la predisposizione di studi e proposte necessarie ad un'efficace opera di direzione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea di Confservizi Veneto.
2. I componenti di detto Comitato possono partecipare, senza diritto di voto all'Assemblea dell'Associazione.
3. Il Comitato Tecnico regionale è composto da 9 Direttori e/o Amministratori Delegati che, tra loro, nominano un Coordinatore.
4. Il Coordinatore del Comitato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed è sua facoltà proporre piani e progetti utili all'attività di Confservizi Veneto.
5. Il Segretario del Comitato è il direttore dell'Associazione.
6. Alle riunioni del Comitato partecipa il Presidente dell'Associazione e/o il Coordinatore della Commissione di lavoro competente per l'argomento trattato.
Articolo 20
Coordinamento Regionale ANCI - URPIV- Confservizi
1. Quale organismo di elaborazione delle strategie generali e di coordinamento dell'iniziativa e della rappresentanza politico-istituzionale, Confservizi Veneto agisce per rendere costante ed efficace l'attività del C.A.L. Coordinamento regionale costituito tra le Associazioni rappresentative degli Enti Locali e delle imprese ed Enti di gestione dei servizi pubblici locali.
TITOLO IV
Bilancio e Conto Consuntivo
Articolo 21
Patrimonio
1. Il patrimonio dell'Associazione Confservizi Veneto è costituito:
a) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
b) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari.
Articolo 22
Gestione Economica e Finanziaria
1. Alle spese occorrenti per il normale svolgimento dell'attività associativa si provvede con le seguenti entrate:
a) contributi annuali ordinari versati direttamente dagli Enti associati a Confservizi Veneto;
b) contributi straordinari, versati al Confservizi Veneto, per finanziare progetti specifici;
c) avanzi della gestione annuale non trasferiti a patrimonio;
d) eventuali altre entrate da attività di servizi e consulenze e da altri contributi di Enti associati ed Enti terzi (Regione, Provincia, Comuni, Ministeri, Società partecipate o altri)
2. L'esercizio annuale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.
3. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo diversa destinazione o distribuzione imposte dalla legge.
Articolo 23
Bilancio Consuntivo e Budget di Previsione
1. Il Bilancio Consuntivo, da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno deve essere corredato dalle relazioni del Direttore e del Collegio dei Revisori Contabili, al quale il Bilancio Consuntivo sarà presentato prima della data fissata per l'Assemblea, che comunque si dovrà tenere entro il 31 maggio di ogni anno.
2. Il Budget di Previsione unitamente al programma delle attività proposto dal Direttore, dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre e dall'Assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento. Il Budget sarà redatto sulla base di capitoli di spesa comprendenti i costi fissi e variabili ed i costi per progetti specifici e/o straordinari. Tra i costi fissi saranno compresi quelli per il co-finanziamento delle spese di Confservizi Nazionale.
TITOLO V
Modificazioni dello Statuto e Scioglimento dell'Associazione
Articolo 24
Modificazioni Statutarie
1. Modifiche eventuali e successive dello Statuto dell'Associazione Confservizi Veneto, deliberate dall'Assemblea con le modalità di cui agli Artt. 9 e 10, entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo all'Assemblea che le decide e le approva.
2. Il Presidente dell'Associazione dovrà dare comunicazione della delibera relativa alle modificazioni statutarie alle Imprese ed agli Enti associati, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dalla data di assunzione della delibera assembleare.
Articolo 25
Scioglimento dell'Associazione
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con l'osservanza delle norme previste dagli Artt. 9 e 10.
2. Le attività nette patrimoniali saranno devolute a scopi benefici o a fini di pubblica utilità, secondo quanto avrà a deliberare l'assemblea che delibera lo scioglimento e con le maggioranze sopra previste, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Padova, lì 24 maggio 2002